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Listino Primo Semestre 2023


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65 Opere da vetraio

65.5 Condizioni generali

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  65.5.10 Condizioni generali per la fornitura di lastre di vetro piano trasformato
 
  65.5.10.10
ART. 1 SOGGETTI E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le presenti condizioni generali di fornitura (le "Condizioni Generali di Fornitura") hanno ad oggetto la fornitura di lastre di vetro piano trasformato (i "Prodotti"), intendendosi per "fornitura" la compravendita dei Prodotti ai sensi degli articoli 1470 e seguenti del Codice civile.
Conseguentemente, per quanto qui a seguire, per "Fornitore" si intende l'azienda trasformatrice di vetro piano, destinato al settore delle costruzioni, mentre per "Committente" si intende il soggetto interessato all'acquisto, per sé o per altri, dei Prodotti, che sia effettuato a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura mirano a regolare le offerte, ordini, contratti e accordi in genere intercorrenti tra il Fornitore e il Committente (gli "Ordini"), salvo quanto diversamente pattuito tra le parti.

ART. 2 MODALITÀ DEGLI ORDINI
Il Fornitore accetterà solo Ordini che gli perverranno per iscritto e corredati dalle relative specifiche tecniche, con indicazioni chiare ed inequivocabili circa la tipologia, la quantità e le dimensioni dei Prodotti, nonché le modalità di consegna e trasporto dei Prodotti, in conformità con la normativa vigente.
I rilievi di misure e la realizzazione di sagome, anche digitali, relativamente ai Prodotti, non si intendono inclusi nell'Ordine e tutte le spese sopportate dal Fornitore in relazione ai medesimi saranno a carico del Committente.
Fatte salve le modalità alternative concordate tra le parti, l'Ordine si intende accettato ed è messo in lavorazione con la trasmissione per iscritto da parte del Fornitore della conferma d'Ordine, la quale riporti tutte le specifiche tecniche richieste dal Committente e il prezzo di riferimento per l'acquisto dei Prodotti.
Nessun Ordine e nessuna integrazione o modifica degli stessi e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno ritenuti validi se non formulati per iscritto. Tuttavia, qualora il Committente apporti modifiche rispetto alle richieste originarie già concordate, il Fornitore, se intende dare esecuzione all'Ordine come modificato dal Committente, avrà diritto a richiedere al Committente la corresponsione del maggior prezzo.
Il Fornitore non accetterà alcuna richiesta di modifica degli Ordini che venga formulata dal Committente successivamente all'avvio delle operazioni di taglio dei Prodotti.

ART. 3 TERMINI DI CONSEGNA
Tutti i termini di consegna dei Prodotti si intendono fissati a titolo indicativo; la mancata consegna dei medesimi nei termini prefissati non dà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice civile, né al risarcimento dei danni. Eventuali termini essenziali (o tassativi) di consegna dovranno essere pattuiti per iscritto fra le parti, ma, in ogni caso, queste convengono che, rispetto alla data di consegna convenuta, sarà sempre considerata, a favore del Fornitore, una tolleranza per un numero di giorni non inferiore ad un terzo di quelli indicati per la fornitura.
Il Fornitore non è responsabile per eventuali inadempimenti alle proprie obbligazioni, ivi inclusi ritardi nelle consegne dei Prodotti, determinati da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da circostanza fuori dal suo controllo. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni climatiche, scioperi, eventi accidentali collegati al trasporto, ritardi da parte dei suoi fornitori e/o subfornitori nelle consegne al Fornitore di materia prima, di materiale indispensabile per la trasformazione del vetro (come, ad esempio, campagne di produzione di vetri selettivi) e di macchinari. In tal caso, i termini stabiliti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura per l'esecuzione di tali obbligazioni saranno conseguentemente prorogati di un periodo di tempo uguale a quello durante il quale gli eventi di caso fortuito o forza maggiore hanno avuto luogo o di un periodo ragionevole, in relazione alle conseguenze degli stessi.

ART. 4 TRASPORTO
Salvo diversa pattuizione tra le parti, la consegna dei Prodotti deve avvenire presso la sede legale del Committente, fermo restando che, in tale ipotesi, il Fornitore è responsabile del trasporto dei Prodotti fino a destinazione, sia che il trasporto avvenga con mezzi propri del Fornitore ovvero tramite mezzi di un vettore terzo. Eventuali danni subiti dai Prodotti durante il trasporto dovranno essere espressamente indicati sul documento di ritorno al momento dello scarico. Tutte le eventuali eccezioni o riserve relative allo stato dei Prodotti trasportati devono essere formulate unicamente al Fornitore sul documento di ritorno al momento dello scarico dei Prodotti.
Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente capoverso la regolamentazione della responsabilità del trasporto e dei rischi ivi connessi dovrà essere definita tra il Committente e il vettore.
I costi del trasporto dei materiali sono a carico del Fornitore solo se preventivamente concordati con il Committente, per i quantitativi indicati nella conferma d'Ordine e per le consegne franco sede del Committente.
In mancanza di diverse pattuizioni, il Fornitore avrà il diritto di scegliere, a sua insindacabile discrezione, i mezzi di trasporto che riterrà più idonei, ivi incluso il diritto di utilizzare propri mezzi ovvero quelli di altri vettori in conformità alle eventuali convenzioni speciali dallo stesso concordate con i vettori. In ogni caso, il trasporto avrà luogo con un mezzo adeguato, privo di gru. Una eventuale richiesta di utilizzo di un mezzo dotato di gru dovrà essere effettuata per iscritto dal Committente al momento della formulazione dell'Ordine e, in mancanza di diversa pattuizione, il maggior costo sarà interamente sopportato dal Committente.
Le richieste di modifica da parte del Committente con riguardo al luogo di consegna e ai quantitativi dei Prodotti da consegnare si intendono modifica dell'Ordine e pertanto soggette alle previsioni di cui all'Art. 2.
Qualora le parti convengano che la vendita dei Prodotti sia franco Fornitore e pertanto il ritiro dei Prodotti sia posto contrattualmente a carico del Committente, il Committente dovrà provvedervi con idonei mezzi propri o di un vettore terzo e, in ogni caso, sopportando interamente i costi e le spese del trasporto, senza alcun diritto a compenso o indennizzo per il trasporto stesso o risarcimento danni per gli eventuali danni subiti. Tutti i rischi relativi al deterioramento, alla rottura, allo smarrimento, al furto e ad ogni altro rischio inerente alla custodia e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono saranno a carico del Committente, dal momento in cui i Prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto prescelto e messo a disposizione dal Committente.
In tutti i casi lo scarico a destino della merce sarà sempre a cura e responsabilità del Committente. A tal fine, e, in ogni caso, qualora per necessità particolari lo scarico dovesse avvenire con mezzi ed attrezzature del Fornitore, il Committente deve predisporre un'area idonea ed adeguata allo scarico a destino dei Prodotti (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, il Committente deve provvedere affinché la superficie di scarico sia praticabile dai mezzi di trasporto dei Prodotti e non sia sconnessa e/o inclinata), fornire le opportune istruzioni ed assicurare il necessario coordinamento nel medesimo luogo di scarico, a cura di persona incaricata che prenda in consegna i Prodotti e firmi la relativa documentazione.
Nel caso di forniture di Prodotti effettuate dal Fornitore a favore del Committente a titolo di integrazione o di modifica di un precedente Ordine, le condizioni generali di fornitura saranno rinegoziate tra le parti.

ART. 5 MORA DEL COMMITTENTE
Se la consegna dei Prodotti non potrà avvenire nei termini pattuiti per fatto o richiesta del Committente, ovvero per non idoneità dei luoghi destinati a ricevere la merce (ad esempio ritardi nell'avanzamento dei lavori nel cantiere, ritardi nell'esecuzione di opere preparatorie al ricevimento della merce, ecc.), il Fornitore, a sua insindacabile discrezione, potrà mettere i Prodotti a disposizione del Committente per il ritiro presso i propri magazzini o presso magazzini terzi, purché gli stessi siano idonei per il deposito e lo stoccaggio dei Prodotti, previa comunicazione scritta, anche via fax. Con l'invio della comunicazione il Committente è costituito in mora ai termini di legge. I costi del trasporto presso terzi e/o quelli di deposito, così come la responsabilità inerente ai Prodotti ed i rischi di danneggiamento, rottura, smarrimento, furto ed ogni altro rischio inerente alla custodia e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono saranno a carico del Committente moroso.
Trascorsi 7 (sette) giorni di calendario dall'invio della suddetta comunicazione, il Fornitore potrà procedere alla fatturazione dei Prodotti e il Committente sarà tenuto ad effettuare il pagamento nei termini pattuiti ed indicati in fattura.

ART. 6 CONTROLLI
Ove richiesto per iscritto, il Fornitore concorderà con il Committente l'accesso ai propri stabilimenti per lo svolgimento da parte del Committente di controlli in corso di produzione e di verifiche dello stato di avanzamento.

ART. 7 IMBALLO E DISIMBALLO
Sono a carico del Fornitore l'imballo, consistente in cavalletti a rendere, ed i relativi oneri connessi all'imballaggio dei Prodotti. Sono a carico del Committente il disimballo e gli oneri relativi allo sgombero e all'asporto e trasporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi gli oneri di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

ART. 8 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
Lo stoccaggio ed il deposito dei Prodotti dovrà essere fatto in verticale salvo diversa pattuizione tra le parti, e comunque su idonei cavalletti o strutture adeguate. Eventuali danni a cose o persone conseguenti a manipolazioni e movimentazioni dei Prodotti effettuate da persone diverse dal Fornitore sono interamente a carico del Committente.
Nei casi in cui più Prodotti siano imballati in appoggio uno all'altro, devono essere interposti tra i Prodotti adeguati elementi di separazione e/o distanziatori come, a titolo esemplificativo, carta, sugheri o altri supporti idonei allo scopo.
Il Committente deve stoccare e mantenere i Prodotti che vengono custoditi in cantiere al riparo da agenti fisici o chimici dannosi. Nel caso di deposito all'aperto, i Prodotti devono essere protetti mediante adeguata copertura totale da agenti atmosferici, ivi inclusa la bagnatura e la formazione di condensa superficiale, e da radiazione solare e, nel contempo, deve essere garantita una adeguata aerazione degli stessi. In particolare, nel caso di stoccaggio di Prodotti isolanti all'aperto, il Committente deve provvedere ad una adeguata protezione degli stessi affinché venga garantito un limitato irraggiamento e, nel contempo, una adeguata ventilazione, limitando il più possibile il surriscaldamento dei Prodotti isolanti, e, laddove necessario, allentando le reggette di imballo all'arrivo dei Prodotti in cantiere.
Il Committente ha l'obbligo di movimentare i Prodotti con personale competente ed in maniera corretta: eventuali danni ai Prodotti, cavalletti, cose o persone conseguenti alle movimentazioni dei Prodotti effettuate da persone diverse dal Fornitore sono interamente a carico del Committente.
Salvo quanto previsto dall'articolo 1229 del Codice civile, eventuali danneggiamenti, deterioramenti, smarrimenti, furti ed ogni altro rischio inerente alla custodia dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono, subiti a causa dello stoccaggio all'aperto e/o in cantiere, non potranno essere denunciati al Fornitore e rimarranno sempre a carico del Committente.

ART. 9 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI CAVALLETTI
Il Committente assume l'obbligo di custodia dei cavalletti nel luogo di consegna, se non immediatamente restituiti. Oltre alle obbligazioni di legge, l'obbligo di custodia comprende altresì l'obbligo di identificare ciascun cavalletto per singolo fornitore e di raggruppare e conservare i cavalletti del Fornitore nel medesimo luogo. E' fatto divieto di uso dei cavalletti diverso dallo stoccaggio e dal trasporto dei Prodotti, in relazione ai quali i suddetti cavalletti sono stati consegnati al Committente.
I cavalletti che vengono custoditi in cantiere o depositati all'aperto devono essere stoccati e conservati in condizioni adeguate affinché vengano restituiti al Fornitore nelle medesime condizioni in cui sono stati dal Fornitore stesso originariamente consegnati al Committente. Il Committente ha l'obbligo di movimentare i cavalletti con personale competente ed in maniera corretta: eventuali danni ai Prodotti, cavalletti, cose o persone conseguenti alle movimentazioni dei cavalletti effettuate da persone diverse dal Fornitore sono interamente a carico del Committente. Inoltre, il Committente si impegna a rendere i cavalletti disponibili per il Fornitore presso la sede del Committente, salvo diversa pattuizione scritta, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario dalla consegna (la "Data di Restituzione") e nelle medesime condizioni in cui si trovavano alla data della consegna.
Qualora il Committente non restituisca al Fornitore i cavalletti entro la Data di Restituzione e per un ulteriore periodo massimo di 30 (trenta) giorni di calendario a partire dalla Data di Restituzione, il Committente è tenuto a corrispondere una penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, pari ad Euro 20.00 (venti)+IVA per ogni giorno di ritardo, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni e ogni ulteriore rimedio di legge.
Qualora il Committente restituisca al Fornitore i cavalletti successivamente all'ulteriore periodo massimo di 30 (trenta) giorni di calendario di cui al capoverso che precede, il Committente è tenuto a corrispondere una ulteriore penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, pari a:
- Cavalletto standard € 600,00 + IVA
- Cavalletto grande € 800,00 + IVA
- Cavalletto maxi € 1.500,00 + IVA
salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni e ogni ulteriore rimedio di legge.
Qualora i cavalletti vengano restituiti rotti o deteriorati, al Committente viene addebitato il costo del ripristino della sua piena funzionalità.

ART. 10 DENUNCIA DI VIZI
La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte. Il Committente ha l'onere di controllare i Prodotti al momento della loro consegna, verificandone la conformità all'Ordine, l'assenza di vizi palesi e l'esistenza della dovuta documentazione di accompagnamento.
In caso di contestazioni relative ai Prodotti, all'atto della consegna il Committente dovrà formulare una specifica riserva nel relativo documento di trasporto (DDT). Formulata tale riserva, verranno accantonati soltanto gli imballi con i Prodotti interessati, senza che ciò abbia l'effetto di invalidare l'intera fornitura.
Oltre alla riserva da formulare nel documento di trasporto (DDT), il Committente comunicherà altresì per iscritto tempestivamente al Fornitore quanto rilevato, concordando con lo stesso le azioni da intraprendere. La denuncia di vizi dei Prodotti forniti dovrà avvenire, per iscritto e con riscontro di ricezione, entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna, per vizi palesi, ed entro 8 (otto) giorni di calendario dalla scoperta, per vizi occulti. In ogni caso, la denuncia dei vizi deve avvenire, comunque e sempre, prima dell'impiego o della lavorazione dei Prodotti.
Qualora il Committente abbia utilizzato i Prodotti o li abbia comunque modificati/alterati/installati o in qualche modo lavorati senza preventivamente consentire al Fornitore i necessari controlli, il Committente decade dal diritto alla garanzia per vizi dei Prodotti, pur in presenza di tempestiva denuncia al Fornitore.
Le eventuali conseguenti azioni giudiziarie a tutela dovranno comunque avvenire nel rispetto dei termini massimi di decadenza e prescrizione previsti dalla legge.
Per le forniture di Prodotti che ricadono nell'ambito di applicazione del Disciplinare "Qualità ottica e visiva delle vetrate per serramenti", versione UNI/TR 11404 del febbraio 011, le parti applicheranno sempre gli standard nello stesso previsti.
Fatta salva una diversa specifica pattuizione contrattuale, non costituiscono vizio dei Prodotti le tolleranze previste dalle norme ed, in assenza, quelle in uso nel settore in relazione alle dimensioni, spessori, pesi e tonalità di colore, queste ultime per circostanze e condizioni non contemplate nel citato Disciplinare.
Eventuali contestazioni, denunce e/o reclami non escludono l'obbligo del Committente di eseguire o continuare il pagamento dei Prodotti a favore del Fornitore né sospendono i termini di pagamento pattuiti.

ART. 11 GARANZIA PER VIZI DEI PRODOTTI
La garanzia sarà applicata secondo le norme di legge, con le seguenti ulteriori specificazioni, fermo restando che sono espressamente esclusi dalla garanzia del Fornitore i vizi non contestati ai sensi e nei termini di cui al precedente Art. 10.
Il Prodotto oggetto di denuncia non dovrà in alcun modo essere utilizzato dal Committente, né consegnato a terzi, né installato, né manomesso, ma dovrà essere lasciato a disposizione del Fornitore per le verifiche opportune. Nei casi in cui la rilevazione del vizio avvenga dopo il montaggio sul serramento e/o la posa in opera del serramento vetrato in cantiere, il Prodotto non dovrà essere rimosso, ma dovrà essere mantenuto nello stato in cui è avvenuta tale rilevazione per almeno 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione al Fornitore, per permettere al Fornitore le necessarie verifiche. In tutti i casi di denuncia di vizi, il Fornitore si intende fin d'ora autorizzato dal Committente ad accedere ai luoghi in cui si trova il Prodotto oggetto di contestazione e a procedere con le opportune verifiche. Qualora il Committente non rispetti le suddette prescrizioni in relazione ad una denuncia, decadrà automaticamente dalla garanzia relativamente a quella stessa denuncia di vizi.
Qualora la denuncia risultasse infondata, il Fornitore potrà addebitare al Committente le spese sostenute per gli accertamenti svolti.
L'erroneo o improprio utilizzo del Prodotto da parte del Committente esclude l'applicazione della garanzia del Fornitore, ancorché il Prodotto sia già stato montato o abbia subìto una lavorazione. Rientrano in questa ipotesi anche i seguenti casi, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- non adeguata conservazione e protezione del Prodotto e dei cavalletti in cantiere o nel luogo di consegna prima del montaggio (Art. 8 e Art. 9);
- danneggiamento del Prodotto per impiego di materiali/prodotti incompatibili.
Per i vizi riconosciuti direttamente dal Fornitore o riscontrati a seguito di accertamento per effetto della denuncia da parte del Committente, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla:
- ulteriore lavorazione del Prodotto;
- sostituzione parziale o totale del Prodotto, intendendosi per tale la mera fornitura sostitutiva del Prodotto presso la sede del Committente, senza ulteriori oneri;
- riduzione del prezzo di acquisto,
secondo quanto concordato con il Committente, ma con espressa esclusione di qualsivoglia diritto del Committente al risarcimento del danno.

ART. 12 ASSICURAZIONE
Per i rischi rientranti nella normativa della responsabilità da prodotto difettoso il Fornitore avrà cura di stipulare idonea polizza di assicurazione R.C.

ART. 13 PREZZI
I prezzi vengono determinati dalle parti nell'Ordine e si intendono non comprensivi dei costi per le lavorazioni di filettatura e/o molatura dei Prodotti. Per le consegne da effettuarsi decorsi 3 (tre) mesi dalla conferma d'Ordine, il Fornitore è autorizzato ad apportare variazioni del prezzo in funzione dei maggiori costi dei prodotti energetici e/o delle materie prime.
Per completamenti, integrazioni o ripristini della fornitura i prezzi dell'Ordine iniziale saranno oggetto di specifica pattuizione. Per le sole sostituzioni a carico del Fornitore vale quanto già previsto all'ultimo capoverso del precedente Art. 10.
Si applicano i seguenti criteri minimi di fatturazione:
- per vetri monolitici 0,50 m²
- per stratificati 0,50 m²
- per temperati 0,50 m²
- per stratificati-temperati 1,00 m²
- per vetrocamera 1,00 m².
Multiplo di fatturazione 4 cm.
L'area di fatturazione dei vetri sagomati sarà corrispondente a quella del rettangolo ivi circoscritto, considerando il multiplo di cm 4.
Alle vetrate sagomate sarà applicata una maggiorazione secondo quanto previsto dal vigente listino prezzi, fatte salve diverse pattuizioni, legate a specifiche problematiche.
Alle vetrate isolanti con superfici maggiori a 2,90 m² sarà applicata una maggiorazione del 15%, eventuali superfici maggiori di 4,50 m² saranno oggetto di una specifica maggiorazione.
I parametri di cui al precedente comma sono stati determinati tra le parti anche tenuto conto dei valori e criteri fissati in tali ambiti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dei principali comuni Italiani.

ART. 14 CONDIZIONI POSA IN OPERA
Nella fornitura di posa in opera dei Prodotti, gli oneri relativi al sollevamento ai piani, predisposizione di energia elettrica, ponteggi ed eventuali opere murarie saranno a carico del Committente. Sarà, altresì, cura del Committente segnalare la presenza di tubature, cavi elettrici, impianti di riscaldamento a pavimento o di altro impedimento strutturale che possa interessare l'installazione dei Prodotti.
Il cantiere dovrà essere perfettamente agibile. Nel caso non fosse possibile effettuare la posa in opera dei Prodotti a causa di lavori non ultimati, gli oneri aggiuntivi sostenuti dalle parti saranno esclusivamente a carico del Committente.

ART. 15 DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Il Fornitore è tenuto a consegnare, unitamente al Prodotto, la documentazione di accompagnamento prevista dalle norme vigenti, ivi comprese quelle tecniche e armonizzate.

ART. 16 PAGAMENTI
Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini concordati, nonché nel caso di costituzione in mora del Committente ai sensi dell'Art. 5, il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura e ricevuta bancaria (R.B.) per gli interessi di mora calcolati al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 e successive modifiche.
In caso di mancato pagamento da parte del Committente, il Fornitore si riserva la possibilità di interrompere, ovvero sospendere, le forniture dei Prodotti fino alla definizione finale del contenzioso, intendendosi per tale una decisione definitiva, non ulteriormente impugnabile, di una competente autorità giurisdizionale cui le parti siano soggette.
Nei casi in cui le parti concordino consegne ripartite nel tempo, il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura per la parte di volta in volta consegnata.

ART. 17 RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Tutte le forniture effettuate ai termini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura si intendono effettuate con riserva della proprietà, pertanto tutti i Prodotti consegnati al Committente restano in proprietà piena, esclusiva ed inalienabile del Fornitore fino all'integrale pagamento da parte del Committente del prezzo pattuito e dovuto.

ART. 18 RIMANDO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei termini e condizioni dell'Ordine si rimanda alle norme di legge sulla vendita, di cui agli articoli 1470 e seguenti del Codice civile.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Gli Ordini e i relativi contratti di compravendita si considerano conclusi sempre presso la sede del Fornitore, in base alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e sono soggetti alla legge della Repubblica Italiana anche se stipulati al di fuori del territorio italiano e con persone fisiche e giuridiche non di nazionalità italiana.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla conclusione, applicazione e/o interpretazione dell'Ordine e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, sarà unicamente ed esclusivamente devoluta alla giurisdizione del foro ove abbia domicilio o sede il Fornitore.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il Committente dichiara di conoscere (per averle lette, esaminate e singolarmente discusse) e quindi di accettare tutte e ciascuna delle clausole di cui alle predette Condizioni Generali di Fornitura e di approvare specificamente i seguenti articoli:
Art. 3 (Termini di consegna), Art. 4 (Trasporto), Art. 8 (Stoccaggio e conservazione dei Prodotti), Art. 9 (Stoccaggio e conservazione dei cavalletti), Art. 10 (Denuncia di vizi), Art. 11 (Garanzia per vizi dei Prodotti), Art. 13 (Prezzi), Art. 14 (Condizioni posa in opera), Art. 16 (Pagamenti), Art. 17 (Riserva della proprietà), Art. 19 (Legge applicabile e foro competente)
 
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