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Listino Primo Semestre 2023


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90 Termoidraulica

90.20 Manutenzione obbligatoria

90.20 MANUTENZIONE OBBLIGATORIA
(Legge 10/91 – DPR 412/93 – DPR 551/99 – D.Lgs. 192/05 – D.Lgs. 311/06 – L.R. 24/06 – D.G.R. 8355 del 05/11/08 – D.G.R. n° X/1118 del 20/12/13)

Definizione di “Impianto termico”: l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

LE REGOLE DELLA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA
1.Oggetto delle prestazioni
1.01 Oggetto è il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, secondo le disposizioni del DPR 412/93 – D.P.R. 551/99 – D.Lgs. 192/05 – D.Lgs 311/06 – L.R. 24/06 – D.G.R. 8355 del 05/11/08 – D.G.R. n° X/1118 del 20/12/13, in applicazione alle norme vigenti, linee guida e direttive UNI, CEI e CEE, le disposizioni del costruttore dei materiali e le disposizioni eventualmente presenti nel libretto d’uso e manutenzione predisposto dall’installatore e/o dal manutentore

1.02Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di :
- impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
- impianti coinvolti nei processi produttivi.

1.02 Non sono considerati impianti termici gli impianti per la climatizzazione estiva, impianti costituiti da scaldacqua unifamiliare anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kw, impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore a 4 kw anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kw, stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

2. Responsabilità del committente e/o dell'amministratore
2.01 Dell'affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione ad una impresa abilitata, prevista nel libretto d'uso e manutenzione dal costruttore e/o manutentore dell'impianto;

2.02 Del corretto esercizio;

2.03 Della manutenzione straordinaria;

2.04 Del rispetto del periodo annuale dell'esercizio;

2.05 Dell'osservanza del periodo prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;

2.06 Del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni rispondendo ad eventuali sanzioni amministrative previste;

2.07 Per impianti uguali ed oltre i 35 kW. della conservazione delle pratiche e del libretto matricolare I.S.P.E.S.L.;

2.08 Per impianti oltre i 116 kW, della conservazione delle pratiche obbligatorie dei VVF;

2.09 Della conservazione della dichiarazione di conformità dell'impianto termico;

2.10 Della conservazione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico relativo all'impianto termico;

2.11 Della conservazione dei rapporti di controllo tecnico allegati ai libretti di impianto e/o centrale;

2.12 Della predisposizione della manutenzione dei dispositivi antincendio per gli impianti uguali e oltre i 35 kw;

2.13 Il committente e/o l'Amministratore dovrà rendere disponibili i dati relativi alla volumetria riscaldata dell'edificio;

2.14 Il committente e/o l'Amministratore dovrà rendere disponibili i dati relativi ai consumi per la stagione termica che inizia al 1° di agosto e finisce al 31 di luglio dell'anno seguente;

2.15 Il manutentore per gli impianti entro i 34,8 kW provvede ad incassare dal Commitente e versare all'Ente Locale competente e alla Regione Lombardia l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (esente IVA art. 15);

2.16 L'amministratore e/o il Terzo Responsabile (se nominato) per gli impianti pari e oltre i 35 kW provvede ad incassare e versare all'Ente Locale competente e alla Regione Lombardia l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (esente IVA art. 15);

2.17 L'amministratore e/o il Terzo Responsabile (se nominato) per gli impianti pari ed oltre i 35 kW in cui esiste un Amministratore, provvede ogni due anni ad inviare al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) i dati richiesti dalla L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08;

2.18 Per gli impianti pari e oltre i 35 kW nei casi in cui non esiste un Amministratore, i dati di cui ai paragrafi 2.1 - 2.17 rimangono in carico al Manutentore.

3. Responsabilità del manutentore
3.01 Il Manutentore a cui è stato dato affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione si assume la rsponsabilità per le prestazioni eseguite, impegnandosi ad aggiornare il libretto di impianto e/o centrale, per le parti di propria competenza;

3.02 Il Manutentore deve compilare il rapporto di controllo tecnico ogni volta che provvede alla manutenzione dell'impianto;

3.03 Il manutentore si assume la responsabilità ogni due anni per gli impianti entro 34,8 kW, di inviare al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) i dati richiesti dalla L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08;

3.04 Il Manutentore, per gli impianti entro i 34,8 kW provvede, inoltre, ad incassare e versare all'Ente Locale competente e alla Regione Lombardia, l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (per importi vedi www.curit.it);

3.05 Gli interventi tecnici o di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull'impianto termico, disposti dal committente senza avviso al Manutentore, verrànno considerati estranei e comporterànno la responsabilità del Committente di eventuali disfunzioni che potrebbero venire a crearsi;

3.06 Il Manutentore non risponderà nei casi in cui l'impianto termico non sia conforme alle disposizioni di legge, (attraverso il rapporto di controllo tecnico, ne evidenzierà le difformità al Committente unico responsabile dell'impianto);

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  90.20.10.30 Attività di terzo responsabile
L'attività di Terzo Responsabile include tutti gli obblighi della L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08 posti in carico all'Amministratore.

Oltre i 1.160 kW, essendo da considerarsi impianti speciali, l'attività di Terzo Responsabile dovrà essere quantificata a parte.
 
  Unita di misura Euro  
10 Prezzo aggiuntivo per gli altri servizi:      
10.10 - Potenza termica fino a 232 kW 562,50 aggiungere a computo metrico
10.20 - Potenza termica fino a 350 kW 820,00 aggiungere a computo metrico
10.30 - Potenza termica fino a 580 kW 970,00 aggiungere a computo metrico
10.40 - Potenza termica fino a 870 kW 1.100,00 aggiungere a computo metrico
10.50 - Potenza termica fino a 1.160 kW 1.230,00 aggiungere a computo metrico

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