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Listino Primo Semestre 2024


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100 Impiantistica elettrica

100.30 Elaborati tecnici

Sono qui elencati i prezzi per la formazione delle documentazioni tecniche e quanto necessario al completamento dell’impianto, per una giusta formazione della dichiarazione di conformità/rispondenza, ma soprattutto per quanto imposto dalla regola dell’arte (documenti che rendono leggibile l’impianto, agevolano la ricerca dei guasti, le manutenzioni e permettono modifiche future riducendo gli oneri sui rilievi).

Obblighi del committente: il committente e proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate, ai sensi dell'art.3 del DM37/08.
In particolare gli impianti dovranno possedere documenti atti ad una veloce individuazione di tutti i loro elementi, con caratteristiche funzionali e costruttive (dati tecnici, documenti di calcolo, posizionamenti, coordinamenti, sistemi di sicurezza adottati, ecc.), che fanno parte del progetto dell'impianto indicato nel DM 37/08.

Ciò vale anche per lavori in economia o per prestazione di sola mano d’opera, per i quali, le documentazioni devono essere predisposte; i rispettivi oneri sono riportati nella sottostante tabella, con percentuali non legate al costo finale dell’opera ma ai prezzi del listino opere compiute.

Nota: gli oneri per la stesura degli elaborati tecnici sono stati volutamente indicati a parte rispetto ai prezzi delle opere compiute, in quanto difficilmente definibili causa le numerose tipologie di situazioni. Nelle percentuali, collegate al costo delle opere, non rientrano i costi degli apparecchi utilizzatori.

Sono esclusi:
1) le spese di trasferta: tempo di percorrenza(*) moltiplicato per il costo della mano d'opera del Tecnico dalla partenza al ritorno in azienda, pranzi, eventuali spese di viaggio, tariffe autostradali, ecc.;
2) i rimborsi chilometrici: calcolati in base alla distanza di andata e ritorno moltiplicata per la tariffa di € 1,00 al Km;
3) Noli di ponti, cestelli o altre apparecchiature particolari che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei rilievi e verifiche;

4) POS e oneri di sicurezza aggiuntivi (vedi Cap. 120 Sicurezza).

(*) Il tempo di percorrenza verrà calcolato in base alla distanza di andata e ritorno alla media di 35 Km/h moltiplicata per la tariffa media (calmierata) di € 45,00 ora/uomo.

Nei prezzi non rientrano:
a) gli oneri aggiuntivi per l'esecuzione di rilievi e verifiche per le quali si presentino particolari difficoltà nell'esecuzione (es. luoghi difficilmente accessibili, con ingombri, particolarmente pericolosi, ecc.)
b) le dichiarazioni di rispondenza rilasciate dal professionista (ingegnere o perito industriale), per impianti con obbligo di progetto, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.M. 37/08.

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  100.30.20 Elaborati tecnici e quanto altro necessario per l'elaborazione della Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte (D.M. 37/08)
Nei casi in cui la Dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile può essere sostituita con la Dichiarazione di Rispondenza, ma solo per impianti esistenti alla data 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/08).
Per gli impianti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del D.M. 37/2008, in caso di mancanza della Dichiarazione di Conformità è possibile ricorrere ESCLUSIVAMENTE a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, relativamente al “rifacimento di impianti”. Il committente deve affidare i lavori di “rifacimento parziale” dell’impianto a impresa abilitata che abbia accettato la commessa; in questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. Il MISE ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal D.M. 37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste
(Rif. estratto dal Massimario delle decisioni ministeriali in materia impiantistica (D.M. 37/08) del 10/04/2019).
Alla Dichiarazione di Rispondenza è stata assegnata una funzione assimilabile a quella della stessa Dichiarazione di Conformità, vale a dire attestare che l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione; per questo motivo tale atto dovrà essere sostanziato dall’effettuazione di rilievi, prove, esami e misure che possano documentare nel modo più oggettivo possibile lo stato dell’impianto; si dovranno, inoltre, ricostruire o integrare le documentazioni tecniche dell'impianto.
Il soggetto che rilascia la Dichiarazione di Rispondenza si assume piena responsabilità civile e penale di tutto l’impianto oggetto della dichiarazione, sia per quanto riguarda l’aspetto documentale che d'installazione.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza:
- Per gli impianti con obbligo di progetto da parte del professionista (ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08) è rilasciata dal professionista ingegnere o perito industriale), iscritto all'Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Per gli impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08) può essere rilasciata o dal professionista, con le specifiche competenze tecniche di cui sopra, o da un soggetto che ricopre, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all'art.3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

La prestazione è divisa in 3 fasi di cui:
   
  100.30.20.10 Fase 1 – Quote fisse ed interventi d'ispezione e rilievi con interventi effettuati sul posto (quote sempre dovute anche nel caso di sospensione a causa di rilevamento di non conformità).
   
  Unita di misura Euro    
20.10 Quota fissa per la predisposizione della pratica, l'acquisizione dei dati di base e prima analisi della documentazione esistente con valutazione di fattibilità. Se confermata si potrà procedere alla fase 2.
Nota: nel caso in cui dopo l'analisi dei documenti risultasse impossibile rilasciare la dichiarazione di rispondenza (es. risulta che l'impianto è stato realizzato dopo il 27/03/2008), si dovrà chiudere la pratica per informazioni preliminari false fornite dal committente, riportando le motivazioni scritte. In tal caso il compenso sarà interamente dovuto.
cad. 200,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
30 Ispezioni, rilievi, prove strumentali, analisi delle risultanze a conferma delle parti conformi alle norme vigenti al momento della realizzazione:        
30.10 - Esame a vista impianto, prove strumentali (terra, isolamento, differenziali, ecc.), rilievi (schemi in bozza) e valutazione delle conformità. Ogni 50 m² (non frazionabili). Nota: Se confermata la conformità si potrà procedere con la fase 2, mentre in caso di parti non conformi si dovrà sospendere ed eseguire le sistemazioni. cad. 200,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
30.20 Attività correlate: relazione sulle non conformità rilevate (redata in forma scritta). Nota: sulla base di queste dovrà intervenire un'impresa installatrice abilitata ad eseguire le relative sistemazioni, al cui completamento rilascerà la rispettiva Dichiarazione di Conformità, previa progettazione ove necessaria. Successivamente, si potrà passare alla fase 2 per completare la Dichiarazione di Rispondenza, riferita alle rimanenti parti conformi) a corpo a discrezione

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