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Listino Primo Semestre 2024


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100 Impiantistica elettrica

100.30 Elaborati tecnici

Sono qui elencati i prezzi per la formazione delle documentazioni tecniche e quanto necessario al completamento dell’impianto, per una giusta formazione della dichiarazione di conformità/rispondenza, ma soprattutto per quanto imposto dalla regola dell’arte (documenti che rendono leggibile l’impianto, agevolano la ricerca dei guasti, le manutenzioni e permettono modifiche future riducendo gli oneri sui rilievi).

Obblighi del committente: il committente e proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate, ai sensi dell'art.3 del DM37/08.
In particolare gli impianti dovranno possedere documenti atti ad una veloce individuazione di tutti i loro elementi, con caratteristiche funzionali e costruttive (dati tecnici, documenti di calcolo, posizionamenti, coordinamenti, sistemi di sicurezza adottati, ecc.), che fanno parte del progetto dell'impianto indicato nel DM 37/08.

Ciò vale anche per lavori in economia o per prestazione di sola mano d’opera, per i quali, le documentazioni devono essere predisposte; i rispettivi oneri sono riportati nella sottostante tabella, con percentuali non legate al costo finale dell’opera ma ai prezzi del listino opere compiute.

Nota: gli oneri per la stesura degli elaborati tecnici sono stati volutamente indicati a parte rispetto ai prezzi delle opere compiute, in quanto difficilmente definibili causa le numerose tipologie di situazioni. Nelle percentuali, collegate al costo delle opere, non rientrano i costi degli apparecchi utilizzatori.

Sono esclusi:
1) le spese di trasferta: tempo di percorrenza(*) moltiplicato per il costo della mano d'opera del Tecnico dalla partenza al ritorno in azienda, pranzi, eventuali spese di viaggio, tariffe autostradali, ecc.;
2) i rimborsi chilometrici: calcolati in base alla distanza di andata e ritorno moltiplicata per la tariffa di € 1,00 al Km;
3) Noli di ponti, cestelli o altre apparecchiature particolari che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei rilievi e verifiche;

4) POS e oneri di sicurezza aggiuntivi (vedi Cap. 120 Sicurezza).

(*) Il tempo di percorrenza verrà calcolato in base alla distanza di andata e ritorno alla media di 35 Km/h moltiplicata per la tariffa media (calmierata) di € 45,00 ora/uomo.

Nei prezzi non rientrano:
a) gli oneri aggiuntivi per l'esecuzione di rilievi e verifiche per le quali si presentino particolari difficoltà nell'esecuzione (es. luoghi difficilmente accessibili, con ingombri, particolarmente pericolosi, ecc.)
b) le dichiarazioni di rispondenza rilasciate dal professionista (ingegnere o perito industriale), per impianti con obbligo di progetto, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.M. 37/08.

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  100.30.20 Elaborati tecnici e quanto altro necessario per l'elaborazione della Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte (D.M. 37/08)
Nei casi in cui la Dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile può essere sostituita con la Dichiarazione di Rispondenza, ma solo per impianti esistenti alla data 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/08).
Per gli impianti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del D.M. 37/2008, in caso di mancanza della Dichiarazione di Conformità è possibile ricorrere ESCLUSIVAMENTE a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, relativamente al “rifacimento di impianti”. Il committente deve affidare i lavori di “rifacimento parziale” dell’impianto a impresa abilitata che abbia accettato la commessa; in questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. Il MISE ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal D.M. 37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste
(Rif. estratto dal Massimario delle decisioni ministeriali in materia impiantistica (D.M. 37/08) del 10/04/2019).
Alla Dichiarazione di Rispondenza è stata assegnata una funzione assimilabile a quella della stessa Dichiarazione di Conformità, vale a dire attestare che l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione; per questo motivo tale atto dovrà essere sostanziato dall’effettuazione di rilievi, prove, esami e misure che possano documentare nel modo più oggettivo possibile lo stato dell’impianto; si dovranno, inoltre, ricostruire o integrare le documentazioni tecniche dell'impianto.
Il soggetto che rilascia la Dichiarazione di Rispondenza si assume piena responsabilità civile e penale di tutto l’impianto oggetto della dichiarazione, sia per quanto riguarda l’aspetto documentale che d'installazione.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza:
- Per gli impianti con obbligo di progetto da parte del professionista (ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08) è rilasciata dal professionista ingegnere o perito industriale), iscritto all'Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Per gli impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08) può essere rilasciata o dal professionista, con le specifiche competenze tecniche di cui sopra, o da un soggetto che ricopre, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all'art.3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

La prestazione è divisa in 3 fasi di cui:
   
  100.30.20.30 Fase 3 - Valutazione dei rischi
   
  Unita di misura Euro    
10 Relazioni necessarie per verificare se nell'impianto sono state adottate tutte le misure necessarie per ridurre i rischi elettrici ad un valore accettabile:        
10.10 - Valutazione base di tutti i rischi elettrici collegati agli impianti cad. 200,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
20 Valutazione rischi scariche atmosferiche, eseguita secondo la norma CEI EN 62305-2 e contenente i seguenti dati:
• identificazione e classificazione dell'oggetto (volume) da proteggere e delle sue caratteristiche;
• identificazione di tutti i tipi di perdita dell'oggetto e dei corrispondenti rischi;
• determinazione del rischio per ciascun tipo di perdita;
• valutazione della necessità della protezione effettuando il confronto con il rischio di perdita di vite umane"R1", per una struttura con il rischio tollerabile "RT";
• misure di protezione da adottare, elaborati grafici, periodicità dei controlli
Esclusioni: le valutazioni per strutture rientranti in normativa speciale, la valutazione del carico di incendio, la valutazione delle zone con pericolo di esplosione.
A carico del cliente: fornire piante e foto della struttura comprensive di tutti gli elementi in elevazione, con dimensionali, compartimentazioni, carico d'incendio, valutazione delle zone con pericolo d'incendio e di esplosione.
       
20.10 - Edifici ad uso di civile abitazione: quota fissa comprensiva della prima zona cad. 900,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
20.20 - Ogni zona aggiuntiva cad. 150,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
20.30 - Ogni struttura aggiuntiva (es. antenna, gruppo esterno di condizionamento, pannelli solari, ecc.) cad. 200,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
20.40 - Ogni valutazione aggiuntiva della necessità della protezione effettuando il confronto tra i rischi - di perdita servizio pubblico "R2" o di perdita di patrimonio culturale insostituibile "R3" o di perdita valore di valore economico "R4" (questa valutazione è facoltativa da effettuarsi se richiesta dal Committente) per una struttura con il rischio tollerabile "RT" cad. 70,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
30 Aggiornamento della valutazione del rischio per una struttura aggiuntiva (es. antenna, gruppo esterno di condizionamento, pannelli solari, ecc.), o per variazione dei dati d'ingresso o richieste dovute alle variazioni da aggiornamento nel corso del tempo della norma CEI EN 62305-2 (Nota: non rientrano gli aggiornamenti delle valutazioni effettuate con norme già abrogate, per i quali le valutazioni vanno rifatte) cad. 200,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo

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