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Listino Primo Semestre 2024


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100 Impiantistica elettrica

100.30 Elaborati tecnici

Sono qui elencati i prezzi per la formazione delle documentazioni tecniche e quanto necessario al completamento dell’impianto, per una giusta formazione della dichiarazione di conformità/rispondenza, ma soprattutto per quanto imposto dalla regola dell’arte (documenti che rendono leggibile l’impianto, agevolano la ricerca dei guasti, le manutenzioni e permettono modifiche future riducendo gli oneri sui rilievi).

Obblighi del committente: il committente e proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate, ai sensi dell'art.3 del DM37/08.
In particolare gli impianti dovranno possedere documenti atti ad una veloce individuazione di tutti i loro elementi, con caratteristiche funzionali e costruttive (dati tecnici, documenti di calcolo, posizionamenti, coordinamenti, sistemi di sicurezza adottati, ecc.), che fanno parte del progetto dell'impianto indicato nel DM 37/08.

Ciò vale anche per lavori in economia o per prestazione di sola mano d’opera, per i quali, le documentazioni devono essere predisposte; i rispettivi oneri sono riportati nella sottostante tabella, con percentuali non legate al costo finale dell’opera ma ai prezzi del listino opere compiute.

Nota: gli oneri per la stesura degli elaborati tecnici sono stati volutamente indicati a parte rispetto ai prezzi delle opere compiute, in quanto difficilmente definibili causa le numerose tipologie di situazioni. Nelle percentuali, collegate al costo delle opere, non rientrano i costi degli apparecchi utilizzatori.

Sono esclusi:
1) le spese di trasferta: tempo di percorrenza(*) moltiplicato per il costo della mano d'opera del Tecnico dalla partenza al ritorno in azienda, pranzi, eventuali spese di viaggio, tariffe autostradali, ecc.;
2) i rimborsi chilometrici: calcolati in base alla distanza di andata e ritorno moltiplicata per la tariffa di € 1,00 al Km;
3) Noli di ponti, cestelli o altre apparecchiature particolari che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei rilievi e verifiche;

4) POS e oneri di sicurezza aggiuntivi (vedi Cap. 120 Sicurezza).

(*) Il tempo di percorrenza verrà calcolato in base alla distanza di andata e ritorno alla media di 35 Km/h moltiplicata per la tariffa media (calmierata) di € 45,00 ora/uomo.

Nei prezzi non rientrano:
a) gli oneri aggiuntivi per l'esecuzione di rilievi e verifiche per le quali si presentino particolari difficoltà nell'esecuzione (es. luoghi difficilmente accessibili, con ingombri, particolarmente pericolosi, ecc.)
b) le dichiarazioni di rispondenza rilasciate dal professionista (ingegnere o perito industriale), per impianti con obbligo di progetto, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.M. 37/08.

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  100.30.20 Elaborati tecnici e quanto altro necessario per l'elaborazione della Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte (D.M. 37/08)
Nei casi in cui la Dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile può essere sostituita con la Dichiarazione di Rispondenza, ma solo per impianti esistenti alla data 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/08).
Per gli impianti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del D.M. 37/2008, in caso di mancanza della Dichiarazione di Conformità è possibile ricorrere ESCLUSIVAMENTE a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, relativamente al “rifacimento di impianti”. Il committente deve affidare i lavori di “rifacimento parziale” dell’impianto a impresa abilitata che abbia accettato la commessa; in questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. Il MISE ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal D.M. 37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste
(Rif. estratto dal Massimario delle decisioni ministeriali in materia impiantistica (D.M. 37/08) del 10/04/2019).
Alla Dichiarazione di Rispondenza è stata assegnata una funzione assimilabile a quella della stessa Dichiarazione di Conformità, vale a dire attestare che l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione; per questo motivo tale atto dovrà essere sostanziato dall’effettuazione di rilievi, prove, esami e misure che possano documentare nel modo più oggettivo possibile lo stato dell’impianto; si dovranno, inoltre, ricostruire o integrare le documentazioni tecniche dell'impianto.
Il soggetto che rilascia la Dichiarazione di Rispondenza si assume piena responsabilità civile e penale di tutto l’impianto oggetto della dichiarazione, sia per quanto riguarda l’aspetto documentale che d'installazione.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza:
- Per gli impianti con obbligo di progetto da parte del professionista (ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08) è rilasciata dal professionista ingegnere o perito industriale), iscritto all'Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Per gli impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08) può essere rilasciata o dal professionista, con le specifiche competenze tecniche di cui sopra, o da un soggetto che ricopre, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all'art.3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

La prestazione è divisa in 3 fasi di cui:
   
  100.30.20.50 Verbali, certificazioni
   
  Unita di misura Euro    
10 Redazione conclusiva del verbale/certificazione, relativa all'attività connessa alla Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 e rispettiva assunzione di responsabilità        
10.10 - Quota per ogni 50 m² cad. 50,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
10.20 - Quota per ogni circuito (luce, tv, antifurto, ecc.) cad. 60,00 aggiungere a computo metrico grafico prezzi comparativo
20 Coefficiente variabile sul costo dell'elaborato tecnico in base alla complessità dell'impianto        
10.10 - Coefficiente di riduzione/aumento per opere di impianto, (es. coefficiente a valore 0 per appartamento vuoto, senza ingombri mobili, elettrodomestici e/o utilizzatori fissi) o coefficiente 1 variabile sul costo dell'impianto. A discrezione ±2 % a discrezione

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