Listino Secondo Semestre 2021
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120 Sicurezza
120.10 Premessa
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120.10.10.10
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CONSIDERAZIONI
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- Il presente elenco dei prezzi è da considerare come riferimento generale di base nell’esecuzione di lavori con normali difficoltà di cantiere. Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori è ammissibile una maggiorazione. Sarà cura del singolo Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione.
Resta ferma la responsabilità di legge del Coordinatore di progettazione di accertare le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco, in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Resta inteso che l'inclusione del singolo prezzo tra i costi della sicurezza è di esclusiva competenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ovvero il singolo prezzo rappresenta un costo per la sicurezza ove lo stesso sia previsto nel PSC.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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20.10
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- I principali riferimenti normativi in materia di costi per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili sono i seguenti: - Il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., (Attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): il c.d. “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - l'art. 100 del D.Lgs. 81/2008: piano di sicurezza e di coordinamento; - l'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; - l’articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.
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GLOSSARIO
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30.10
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- Definizioni a parte del punto 4 – stima dei costi della sicurezza – allegato XV D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e smi.
COSTI DELLA SICUREZZA costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
PSC Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento redatto dal coordinatore della sicurezza ed è specifico per ogni singolo cantiere e di concreta fattibilità. I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni delle misure di prevenzione indicate nell’art.15 del decreto 81-08
POS Il piano operativo di sicurezza (POS) è il documento redatto dall'impresa esecutrice ed è specifico per ogni singolo cantiere e di concreta fattibilità. I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative in conformità e a completamento del PSC
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
LAVORAZIONI INTERFERENTI Lavorazioni che possono sovrapporsi spazialmente o temporalmente all’interno dell’area di cantiere dando origine a possibili rischi interferenziali.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori
IMPIANTI DI TERRA
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTI ANTINCENDIO
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Qualsiasi attrezzatura destinata a proteggere contemporaneamente due o più lavoratori esposti ad uno stesso rischio durante l’attività lavorativa.
PROCEDURE procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
SFASAMENTO SPAZIALE Procedura utilizzata nella gestione di lavorazioni interferenti e consiste nel differenziare le aree di lavoro così che due o più imprese non si trovino a lavorare nella medesima area.
SFASAMENTO TEMPORALE Procedura utilizzata nella gestione di lavorazioni interferenti e consiste nel differenziare le tempistiche di lavoro delle imprese così che due o più imprese non si trovino a lavorare contemporaneamente nella medesima area.
MISURE DI COORDINAMENTO Attività che regolano ed organizzano l’attività di cantiere, siano esse attività di progettazione o lavorazioni di cantiere. Le più semplici misure di coordinamento sono le riunioni periodiche.
APPRESTAMENTI apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere
ATTREZZATURE attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari
INFRASTRUTTURE Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze
STIMA ANALITICA Valutazione ricca di particolari
DIRETTORE DEI LAVORI Figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
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COSTI DELLA SICUREZZA La suddivisione e gli elenchi che seguono sono da considerarsi puramente indicativi e non obbligatori, in quanto l'unico riferimento vincolante è il contenuto esplicitato al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
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40.10
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- Costi della sicurezza inclusa 1. Si considerano costi della sicurezza inclusa: a) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori; b) la segnaletica di sicurezza; c) la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà; d) i servizi igienici assistenziali di cantiere; e) gli impianti di terra contro i contatti indiretti; f) i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti; g) i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione; h) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi; i) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario; l) gli oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall’amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell’esecutore; m) gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti dall’attuazione della contrattazione collettiva e territoriale; n) gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e territoriali, quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
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40.20
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- Costi della sicurezza aggiuntiva 1. I costi della sicurezza aggiuntiva sono destinati alla risoluzione di situazioni con rischi interferenti. 2. Si considerano costi della sicurezza aggiuntiva: a) le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale l’utilizzo per la delimitazione dell’area di lavoro di barriere new jersey al posto di coni segnalatori; b) i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali le unità di decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall’amianto; c) la viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la predisposizione di vie esterne; d) gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge; e) gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali, quali gli impianti semaforici temporanei; f) gli impianti antincendio provvisori; g) la camera di medicazione; h) i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti nel PSC; i) l’impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto; l) l’illuminazione di sicurezza, quando necessaria; m) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza tra le lavorazioni e tra queste e l’area esterna, quale il costo dei movieri per la disciplina del traffico; n) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza della singola lavorazione qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzario, quale il blindaggio degli scavi a sezione ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce dello scavo; o) i dispositivi di protezione individuale contro i rischi interferenti e quelli di tipo specifico, quali i sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall’imbracatura del corpo, il cordino e il punto o linea di ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e simili; p) gli oneri per indagini specialistiche in cantiere, quali il rilievo di impianti a rete interrati interferenti con i lavori di scavo, oppure il prelievo e l’analisi dell’aria dei luoghi confinati; q) gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese, quali: il calcolo dei ponteggi fuori schema ministeriale, il calcolo centine di grandi dimensioni, la progettazione impianti contro le scariche atmosferiche; r) il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra loro o con lo stato dei luoghi; s) gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.
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